PAGAMENTO STIPENDI ENTRO 12 GENNAIO 2009

 

 

 


Entro il 12 gennaio 2009 devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre, al fine di considerarli erogati, e quindi percepiti dal lavoratore nell’anno di competenza 2008, secondo il c.d. principio di cassa allargato.

 

Sulla base del criterio sopra enunciato il dipendente o collaboratore  sottopone a tassazione i compensi incassati entro il 12 gennaio dell’anno successivo, nel periodo d’imposta precedente, se essi sono riferiti a prestazioni effettuate nello stesso periodo precedente. Pertanto quando il compenso di lavoro di considera percepito e quindi tassato nel 2008, anche se incassato nel 2009 - purchè entro il 12 gennaio - applicando quindi il criterio di cassa allargato.

 

Norma di riferimento

L’art. 51 del Tuir, relativamente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce che il è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

 

Altre attività di lavoro

Nella circolare n. 54 del 19/06/2002, al punto 9, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che "in applicazione del principio di cassa assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, solo le spese effettivamente sostenute dal professionista o artista nel periodo d'imposta, nell'esercizio della professione o arte". Pertanto se il compenso per amministrazione rientra invece tra i redditi di lavoro autonomo, lo stesso sarà deducibile solo se corrisposto entro il termine del periodo d’imposta (31 dicembre).

 

Riflessi sulle operazioni di conguaglio annuali

Il mancato rispetto del termine del 12 gennaio non è di poco conto, in quanto i compensi corrisposto entro tale data dovranno essere ricompresi nei modelli Cud/2009 e 770/2009 relativi all’anno d’imposta 2008, mentre in caso negativo, si dovranno operare le rettifiche ai fini certificativi del reddito annuale.

 

Considerazioni conclusive

In considerazione che, se i compensi sono erogati dopo il 12 gennaio 2009 andranno a generare parte del reddito relativo all’anno fiscale 2009 e quindi renderanno inesatti tutti i documenti contabili e fiscali dell’anno 2008, sollecitiamo il massimo rispetto della data prestabilita.

Per quanto sopra Vi invitiamo a voler osservare che nel mese di gennaio il pagamento degli stipendi ai lavoratori venga effettuato entro e non oltre il giorno 12 del corrente mese.

 

 

08/01/2009

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.